Responsabilità amministratori e riforma della crisi d’impresa


La riforma della crisi d’impresa, che entrerà pienamente in vigore questo agosto 2020, introduce nuove importanti responsabilità per gli amministratori. Nonostante l’apparente calma mediatica, il CCII contiene delle disposizioni che andranno a rivoluzionare la gestione e l’amministrazione delle PMI. Abbiamo già visto come l’amministratore abbia l’obbligo di dotare l’azienda di un assetto organizzativo in grado di monitorare l’equilibrio economico-finanziario. In particolare l’amministratore dovrà formare un organo di controllo interno, in grado di individuare tempestivamente il nascere di un’eventuale crisi aziendale.

Cosa succede se l’amministratore non dovesse individuare la nascente crisi d’impresa ?

L’articolo 378 del codice della crisi e dell’insolvenza dispone che: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. Sostanzialmente gli amministratori, nel caso di default, rispondono ora con i beni personali e la “responsabilità limitata” diventa illimitata. La precedente formulazione della legge fallimentare disponeva che l’azione di responsabilità poteva essere promossa esclusivamente dalla società e non dai creditori (caso effettivamente meno probabile).

La responsabilità dell’amministratore non dipende dalle cause della crisi che può essere originata da diversi fattori come:

  • difficoltà nella riscossione dei crediti
  • default del committente/cliente strategico
  • cambiamento imprevedibile del mercato di riferimento
  • contenziosi legali o fiscali

Quello che rileva in ambito della riforma della crisi d’impresa è la mancata implementazione dell’assetto organizzativo e dell’organo di controllo. Spetta all’organo di controllo interno o esterno (revisore esterno) l’individuazione tempestiva dei segnali anticipatori della crisi: early warnings. Sostanzialmente il legislatore vuole evitare i default improvvisi, obbligando l’amministratore a monitorare gli early warnings e seguire le procedure di allerta. Viene quindi premiato dal CCII il comportamento “virtuoso” dell’amministratore che, pur avendo adottato tutte le misure per prevenire la crisi, si è trovato comunque in ristrutturazione. In quest’ultimo caso l’amministratore viene esonerato dalla responsabilità civile e penale.

Sottolineiamo però che al di là dello spirito progressista della normativa, dal punto di vista pratico, il compito sulle spalle dell’amministratore della PMI è tutt’altro che facile. Implementare un controllo di gestione che produca budget e previsioni dei flussi di cassa attendibili può richiedere molto tempo e risorse. La maggior parte delle piccole imprese deve attendere mesi per avere il bilancio consuntivo dal commercialista e non ha personale qualificato per produrre budget di tesoreria attendibili.

La responsabilità solidale del revisore nella riforma della crisi d’impresa

Ad aggravare la situazione, la stessa responsabilità prevista per gli amministratori delle srl, coinvolge in solido anche il revisore. Ricordiamo che i revisori delle società con le soglie dimensionali di fatturato e attivo maggiori di 4 €/Mln e più di 20 dipendenti, dovevano nominare il revisore entro 16 dicembre 2019. Da alcune statistiche pare che ad oggi solo circa 25% delle 154K imprese coinvolte abbia proceduto alla nomina del revisore.

Il revisore incaricato ha l’obbligo di verificare la sostenibilità dei debiti aziendali dei prossimi 6 mesi: in altre parole che l’azienda non fallisca nel corso del semestre. Per esprimersi sulla continuità aziendale, il revisore oltre ai controlli svolti secondo i prinicipi di revisione, dovrà verificare:

Nel caso in cui il revisore riscontri anomalie persistenti, lo stesso dovrà avviare la procedura di allerta ed eventualmente segnalare la crisi all’OCRI (organismo di composizione assistita della crisi). La posizione del revisore è quindi abbastanza delicata. Da un lato, trattandosi delle PMI, gli incarichi non sono particolarmente gratificanti (compensi intorno 5 -10 K€) e il numero di attività da svolgere è elevato (controlli trimestrali). Dal lato delle responsabilità del revisore invece ci sono diversi aspetti da valutare:

  • la responsabilità solidale in caso di mancata segnalazione all’OCRI, porterebbe il revisore a rilevare e documentare tutte le anomalie riscontrate, anche non critiche.
  • produrre dei falsi positivi è ancora più grave di non rilevare i default. Le banche sicuramente richiederanno alle aziende i report prodotti dai revisori sui 7 indicatori della crisi e sugli early warnings. Trovando delle eccezioni esse saranno tentate a ridurre i fidi, contribuendo all’aggravarsi di una situazione già complicata.
  • nel momento in cui il revisore ha rilevato delle anomalie nella gestione e le ha sottoposte all’amministratore, quest’ultimo deve predisporre un piano di misure correttive. Il revisore deve valutare la fattibilità dell’action plan e quindi decidere se tentare l’action plan o effettuare la segnalazione all’OCRI.

Quest’ultimo caso, non avendo precedenti è particolarmente complicato da valutare in termini di rischi per il revisore. Approvando le manovre correttive, il revisore fa un “salto nel buio” affidandosi a un business plan elaborato dall’amministrazione di una PMI. Procedendo con la segnalazione all’OCRI, il revisore rischia un contenzioso con la società che sta mandando in crisi. Astenendosi dalla segnalazione all’OCRI il revisore rischia di essere solidalmente responsabile dei danni economici ai creditori derivanti dal default, il tutto per un compenso molto modesto in relazione all’attività ed al rischio.

Sopra abbiamo elencato solo alcune problematiche più lampanti inerenti la responsabilità dell’amministratore e del revisore. In assenza di precedenti, soprattutto nei rapporti tra il revisore e l’OCRI (ancora non costituito) è complicato valutare se vale i rischi associati all’incarico. I revisori dovranno analizzare molto bene la solidità delle imprese clienti con pochi dati disponibili non avendo seguito l’azienda. Ricordiamo che il professionista incaricato come revisore esterno deve essere indipendente, quindi non può essere il commercialista della società.

 

Come quantificare la responsabilità solidale dell’amministratore e del revisore?

Ma quanto rischia effettivamente l’amministratore ed il revisore nel caso peggiore? Nel caso in cui vengano effettivamente dimostrate le responsabilità degli amministratori per mancata implementazione e monitoraggio dei sistemi di allerta. La quantificazione del danno, disciplinata dal legislatore, è concettualmente semplice.

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, introduce un parametro presuntivo per quantificare il danno ai creditori. Si calcola la differenza aritmetica tra il patrimonio netto al momento in cui avrebbe dovuto scattare la procedura di allerta ed i patrimonio netto al momento dell’apertura della procedura concorsuale (default). Con un minimo di esperienza nelle ristrutturazioni risulta chiaro che si tratta della differenza tra un PN di un bilancio di esercizio ed il PN di un bilancio redatto con criteri liquidatori. Il bilancio di liquidazione in genere è composto da un attivo pesantemente svalutato (niente immateriali e valori all’asta per gli altri asset) ed un passivo comprensivo di tutti i debiti maggiorati degli interessi stimati per il periodo di liquidazione, con un PN negativo.

In conclusione, da agosto 2020, amministrare una PMI diventerà più costoso (controllo di gestione più revisore esterno) e/o più rischioso per le nuove responsabilità degli amministratori. Un forte silenzio dal mondo bancario ed assicurativo e scarso interessamento degli imprenditori al nuovo codice della crisi è preoccupante. A loro difesa bisogna ammettere che anche le istituzioni non sembrano molto preparate alle disposizioni contenute nella riforma della crisi d’impresa: nelle camere di commercio non sono stati ancora costituiti gli OCRI.

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